| Un rischioso
“souvenir”
Ovvero i rischi dell’importazione e detenzione di animali (camaleonti in particolare) e piante senza documentazione CITES Testo: Andrea
Venturini, Italian Chameleon Network
Introduzione Girando per i mercatini di
molti paesi esotici, è facile incontrare improvvisati mercanti che
offrono ai turisti animali vivi quali rettili, pappagalli, scimmie, oppure
oggetti di artigianato costruiti con pelle o parti di animali (per esempio
avorio) per pochi soldi. Molte sono le persone che riportano dai loro viaggi
camaleonti o altri rettili, acquistati o catturati, senza conoscere l’esistenza
di accordi internazionali che tutelano le specie animali e vegetali e senza
immaginare che possono comportare salatissime multe, confisca o addirittura
l’arresto.
La CITES Esiste una convenzione firmata
a Washington nel 1973, alla quale hanno aderito oltre 130 stati tra cui
l’Italia, denominata CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora), nata dall’esigenza di controllare il commercio
di animali e piante, principale causa della diminuzione e dell’estinzione
di molte specie.
C’è inoltre la possibilità che alcuni Stati possano adottare misure di protezione più severe o diverse, sia per le specie stabilite dalla Convenzione, che per le altre. La CITES in Italia In Italia è in vigore
la legge n.150 del 1992 e successive modifiche, che stabilisce le sanzioni
alle violazioni delle disposizioni della Convenzione di Washington. Tale
legge vieta di importare, esportare, trasportare, vendere, esporre e detenere
esemplari vivi, morti, come pure parti o prodotti derivati da specie presenti
nell’Appendice I. Gli stessi divieti si estendono anche a specie iscritte
in Appendice II e III che siano sprovviste di regolari certificati CITES.
Il mancato rispetto di tali divieti è un reato punito con multe
da 12 a 200 milioni di lire o nei casi più gravi con l’arresto da
tre mesi a due anni e comunque sempre con la confisca degli esemplari.
I camaleonti e la CITES Tutti i camaleonti (Chamaeleonidae)
del genere Chamaeleo e Bradypodion sono iscritte nell’Appendice
II del CITES e quindi necessitano di permessi per la loro esportazione
e certificati per la detenzione. Rimangono esclusi dalla Convenzione di
Washington il genere Brookesia e Rhampholeon.
Consigli Prima dell’acquisto di animali,
vegetali o oggetti, è necessario quindi accertarsi che non appartengano
a specie protetta e quali siano i certificati necessari
per la loro esportazione. Le informazioni necessarie si possono chiedere
alle Autorità locali quali Ministeri dell’Ambiente, Agricoltura
e Foreste. In caso non fosse possibile ottenere tali informazioni o autorizzazioni
meglio evitare l’acquisto. Ogni Stato utilizza moduli diversi per rilasciare
i documenti necessari all’esportazione, in ogni caso però, come
stabilisce la Convenzione, il certificato deve riportare obbligatoriamente
il nome dell’Autorità di competenza locale, un numero progressivo
del documento, la data di rilascio e di validità, la denominazione
scientifica e comune delle specie animale o vegetale, la descrizione della
merce (esemplare vivo, pelle, borsa, ecc.), l’indicazione del paese di
provenienza, il timbro e la firma dell’Autorità che rilascia il
documento.
Il presente documento può
essere distribuito e pubblicato gratuitamente, da privati e associazioni
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